giovedì 25 maggio 2017

Regolamento Dublino e trattenimento del richiedente asilo: possibile solo se il "rischio di fuga" è definito dalla legge. Sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa Al Chodor (C-528/15)

La sentenza che esaminiamo oggi ha ad oggetto l’interpretazione dell’articolo 28, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera n), del Regolamento Dublino 3.
In particolare, la Corte di Giustizia UE era stata chiamata a chiarire se la mera circostanza che la legge nazionale non abbia definito i criteri oggettivi ai fini della valutazione della sussistenza di un notevole rischio di fuga di un cittadino straniero determini l’inapplicabilità del trattenimento previsto dall’articolo 28, paragrafo 2, del Regolamento Dublino.
A tale questione, come vedremo più nel dettaglio nelle righe che seguono, la Corte dà risposta positiva.