venerdì 3 marzo 2017

Obbligo di considerare lo stato di salute di un richiedente asilo prima di procedere a un trasferimento-Dublino - Sentenza C.K., H.F., A.S. (C-578/16)

Lo scorso 16 febbraio la Corte di Giustizia dell'Unione europea – quinta sezione – ha emesso una sentenza particolarmente importante ai nostri fini. Si tratta di una decisione su una questione pregiudiziale sollevata dalla Corte suprema slovena e avente ad oggetto l'interpretazione di alcune disposizioni del Regolamento Dublino 3, in materia di trasferimenti di persone gravemente malate anche in assenza di carenze sistemiche nel sistema di asilo dello Stato di destinazione.
Il caso è particolarmente importante perché nel dicembre 2011 – in una famosa sentenza, NS e altri, da noi commentata qui – la Corte aveva affermato la incompatibilità con il diritto dell'Unione di una presunzione assoluta che lo Stato membro individuato come competente dall'applicazione dei criteri del Regolamento Dublino rispetti i diritti fondamentali. Tale presunzione - avevano affermato i giudici di Lussemburgo - deve essere relativa, cioè ammettere sempre prova contraria. Tuttavia, la Corte aveva limitato il divieto di procedere a un "trasferimento-Dublino" ai soli casi in cui le carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza nello Stato di destinazione costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea. Questa interpretazione viene, in sostanza, superata con la decisione di cui ci occupiamo oggi. Vediamo in estrema sintesi come.