martedì 25 febbraio 2014

Corte Suprema UK: per impedire un rinvio ai sensi del Regolamento Dublino non occorre provare l'esistenza di "carenze sistemiche" nel Paese di destinazione.

Il 19 febbraio 2014 la Corte Suprema (Supreme Court) del Regno Unito ha pronunciato un’importante e molto attesa sentenza in materia di diritto d’asilo, specificando il corretto approccio da adottare nei casi di rinvio verso altri Paesi in applicazione del Regolamento Dublino. Si tratta della sentenza EM (Eritrea), a cui dedichiamo oggi una breve analisi. 



La sentenza della Supreme Court, come è ovvio, non è vincolante fuori dal Regno Unito, ma è comunque molto interessante in quanto incentrata sull'interpretazione di un punto chiave del Regolamento Dublino, cioè se il richiedente asilo debba dimostrare – al fine di evitare il rinvio – l'esistenza nel Paese di destinazione di “carenze sistemiche” nel sistema di accoglienza o nella procedura di asilo che comportino il rischio di essere sottoposto a trattamento inumano o degradante. 
Tale espressione - “carenze sistemiche” - si trovava in una famosa sentenza della Corte di Giustizia dell'UE (NS, C-411/10 e C-493/10) che è stata quasi letteralmente riprodotta nell'attuale art. 3 par. 2 del Regolamento Dublino (si veda in proposito la nostra Guida al Regolamento Dublino articolo per articolo). In particolare, nella sentenza NS, la Corte di Giustizia UE aveva detto che 
"gli Stati membri [...] sono tenuti a non trasferire un richiedente asilo verso lo «Stato membro competente» ai sensi del regolamento [Dublino] quando non possono ignorare che le carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell’art. 4 della Carta" dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Peraltro, il Paese dove il Regno Unito dovrebbe rinviare le persone in questione è proprio l'Italia, il che rende la sentenza di cui ci occuperemo nelle prossime righe doppiamente interessante per noi.


mercoledì 19 febbraio 2014

Regolamento applicativo del Regolamento Dublino: versione consolidata e opuscoli informativi per i richiedenti protezione internazionale.

Il 30 gennaio la Commissione europea ha pubblicato un nuovo Regolamento recante le modalità di applicazione del Regolamento Dublino
Si tratta del Regolamento UE n° 118/2014, finalizzato ad aggiornare il precedente Regolamento applicativo (Regolamento CE n° 1560/2003), a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Dublino (c.d. Regolamento Dublino III).  





Il Regolamento UE n° 118/2014 pertanto non sostituisce ma semplicemente modifica il precedente Regolamento applicativo che rimane in vigore. 

Per facilitare la lettura di questo importante strumento dopo la modifica, abbiamo preparato una versione consolidata del Regolamento 1560/2003, che è possibile scaricare sottoNe raccomandiamo la lettura congiuntamente alla nostra Guida al Regolamento Dublino articolo per articolo.

Ringraziamo Lara Olivetti per la segnalazione dell'uscita del Regolamento.


giovedì 13 febbraio 2014

Asilo negli Stati europei. POLONIA - Parte 6. Contenuto della protezione

Oggi si conclude la pubblicazione della nostra scheda sulla Polonia, che ci ha portato a conoscere più da vicino il sistema di asilo di un Paese che, pur non essendo una delle mete "classiche" di chi fugge verso l'Europa in cerca di protezione internazionale, nel 2012 ha ricevuto comunque quasi 11.000 domande, rispetto alle 7.000 scarse del 2011. Peraltro, secondo i più recenti dati Eurostat, nei soli primi 9 mesi del 2013 la Polonia ha già ricevuto quasi 14.000 domande.  

L'ultima puntata della scheda si occupa del contenuto della protezione internazionale. Nelle prossime righe si parlerà pertanto della carta di residenza e del titolo di viaggio, del programma individuale di integrazione per i titolari di protezione internazionale e di altro ancora.

Ricordiamo che tutte le schede dei Paesi fin qui analizzati (Francia, Irlanda, Malta, Belgio, Regno Unito, Polonia) si possono trovare qui
Buona lettura e appuntamento al prossimo Paese! 






martedì 11 febbraio 2014

Asilo negli Stati europei. POLONIA - Parte 5. Ricorso contro la decisione sulla domanda di asilo

Riprendiamo la pubblicazione della nostra scheda sul funzionamento del sistema di asilo polacco. Oggi ci occupiamo della fase eventuale del ricorso contro la decisione presa in prima istanza dall'Ufficio stranieri del Ministero dell'Interno (V. parte 4 - Esame della domanda).
E' una puntata interessante, in quanto il ricorso in Polonia è possibile, in fatto, soltanto davanti a un altro organo amministrativo. La fase giurisdizionale si può aprire soltanto dopo questo secondo passaggio amministrativo e soltanto su elementi di diritto.

Buona lettura!






POLONIA
5. RICORSO CONTRO LA DECISIONE NEGATIVA 
SULLA DOMANDA DI ASILO



lunedì 10 febbraio 2014

Il rapporto dell'EASO sul terzo quarto del 2013

L'EASO (l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo) ha da poco pubblicato il suo rapporto sulla situazione dell'asilo nell'UE nel terzo quarto del 2013

Il rapporto cerca di fornire uno sguardo sulle principali tendenze in atto a livello europeo, attraverso l'analisi dei dati sulle istanze di asilo e sulle decisioni prese dai 28 Stati membri UE, dalla Svizzera e dalla Norvegia.





mercoledì 5 febbraio 2014

Protezione sussidiaria e nozione di "conflitto armato interno". Sentenza della Corte di Giustizia UE nel caso Diakité (C-285/12)

Il 30 gennaio la Corte di Giustizia dell'Unione europea (Quarta sezione) ha emesso un'altra sentenza interessante ai nostri fini. Si trattava del caso Diakité (C-285/12), di interpretazione della Direttiva Qualifiche e,  più precisamente, del suo articolo 15 c), in risposta ad una domanda di pronuncia pregiudiziale avanzata alla Corte da parte di un giudice belga. 

La sentenza fa riferimento alla Direttiva 2004/83/CE, che è stata come sappiamo sostituita dalla “nuova Direttiva Qualifiche” (2011/95/UE), ma l'interpretazione rimane valida, in quanto il testo dell'art. 15 è rimasto identico anche nella nuova Direttiva.



L'art. 15 c) della Direttiva Qualifiche, peraltro, è uno dei più interessanti ed importanti in quanto contiene una delle tre possibili declinazioni del “danno grave” posta a fondamento del riconoscimento della protezione sussidiaria e, sicuramente, quella più problematica, anche a causa di un testo confuso, di non semplice interpretazione. 
Eccolo:

“Sono considerati danni gravi 

[…]

c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”