lunedì 25 marzo 2013

Asilo negli Stati europei. MALTA - Parte 2. Avvio della procedura di asilo


Pubblichiamo oggi la seconda puntata della nostra scheda sul sistema di asilo maltese, all'interno del progetto Asilo negli Stati europei.
Nelle righe che seguono ci occuperemo delle modalità di avvio della procedura di asilo: come e dove si presenta domanda di protezione internazionale a Malta?




MALTA
2) Avvio della procedura di asilo

La domanda d’asilo deve essere presentata alla Commissione per i Rifugiati (Refugee Commission) entro 60 giorni dall’arrivo su territorio maltese. La Commissione per i Rifugiati rilascia al richiedente un certificato (asylum seeker certificate) entro tre giorni dalla presentazione della domanda.

Questa procedura però non si applica ai richiedenti asilo che arrivano in modo irregolare e senza documenti. Questi infatti sono ritenuti “prohibited immigrants” secondo l’articolo 5 dell’Immigration Act e viene loro presentato un ordine di espulsione (removal order) dal territorio maltese, contro cui è possibile presentare ricorso entro 3 giorni davanti all’Immigration Appeals Board (sull’effettività di questo rimedio vedi la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo Louled Massoud c. Malta, App. n° 24340/08; torneremo su questa sentenza nelle prossime puntate). Subito dopo l’arrivo e l’ordine di espulsione, i migranti vengono accompagnati nei centri di detenzione, in cui vengono rinchiusi in vista della loro espulsione.



E' importante chiarire un punto: non esiste una base giuridica nella legislazione maltese che preveda la detenzione dei richiedenti asilo. Questa avviene per prassi come conseguenza dell'ingresso irregolare sul territorio maltese e del conseguente ordine di espulsione.

Un Information Officer della Commissione per i Rifugiati visita il centro di detenzione in cui sono rinchiusi i nuovi arrivati. L'Information Officer fornisce le informazioni rilevanti riguardo alla protezione internazionale proiettando un video e distribuendo un opuscolo con le principali informazioni sulla procedura d'asilo. Video e opuscolo sono disponibili in diverse lingue, e l'Information Officer è accompagnato da interpreti della Commissione per i Rifugiati. 
A coloro che esprimono la volontà di fare domanda d'asilo viene distribuito il Preliminary Questionnaire. Tale questionario è disponibile in diverse lingue e nella sua compilazione gli stranieri vengono assistiti dagli interpreti della Commisione per i Rifugiati. Da questo momento, essi sono formalmente considerati come richiedenti asilo. 
La domanda d’asilo sospende l’esecutività dell’ordine di abbandonare il territorio maltese. Questo significa che un richiedente asilo non può essere espulso finché la sua domanda non sarà eventualmente rigettata dalla Commissione per i rifugiati e, in caso di appello, dal Refugee Appeals Board.

Per i richiedenti asilo che non vengono detenuti (perché arrivati in modo regolare) tutta la procedura appena illustrata non si svolge in un centro di detenzione ma nella sede della Commissione per i Rifugiati. Al termine, come detto sopra, essi ricevono un certificato (asylum seeker certificatevalido per un mese e rinnovabile.

In sostanza, tre categorie di richiedenti asilo ricevono l’asylum certificate.
1) Richiedenti Asilo che arrivano e risiedono con regolare visto;
2) Richiedenti Asilo giudicati vulnerabili/minori al momento in cui vengono rilasciati dal centro di detenzione;
3) Richiedenti Asilo trasferiti a Malta secondo il Regolamento Dublino.


Al momento della presentazione della domanda d'asilo, l'ufficio della Commissione per i Rifugiati pianifica un colloquio con i richiedenti asilo, in cui la persona verrà intervistata rispetto alle principali circostanze della propria domanda d'asilo, con l'aiuto, se necessario, di un interprete. 

Questo colloquio può essere omesso in una serie di casi tra cui: 
i) se si tratta di una domanda d'asilo reiterata che non presenta nuovi elementi;
ii) se la domanda è fatta esclusivamente per aggirare o ritardare l'imminente espulsione; 
iii) se la domanda è infondata alla luce del concetto di Paese d'Origine Sicuro o Paese Terzo Sicuro. Il Refugees Act elenca, oltre agli Stati membri dell'UE e dello Spazio Economico Europeo, 22 Paesi. Tra questi anche: Ghana; Senegal; Benin; Botswana.


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